Così finisce il diritto di informare
- Scritto il 12 marzo 2009 in Articoli Unità
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I cronisti italiani hanno raccolto, in un volume ricco di contributi italiani ed europei, tutte le forti obiezioni avanzate sul piano costituzionale a quel progetto e tra le tante opinioni si è colpiti dal parere pro-veritate dettato dai costituzionalisti Cheli e Grosso che hanno messo in luce con chiarezza i punti deboli del testo presentato dal giovane titolare della Giustizia e di fatto assai poco modificato, anche dopo i tentativi compiuti dal partito democratico per arrivare a un compromesso accettabile.
Per la prima volta, dopo tanti disaccordi registrati anche in sede contrattuale, alla legge si oppongono insieme i giornalisti e gli editori di giornali, i giuristi italiani come quelli europei. Ma Berlusconi non ha intenzione di mollare. Il desiderio del premier di metter da parte la costituzione e il rapporto indissolubile tra l'articolo 15 e il 21 del testo costituzionale, decidendo la fine della cronaca nera sui giornali e il silenzio per tutti i reati che possono dar fastidio alla classe politica, resta intatto nella volontà del capo del governo.
Peraltro nessuno dei quotidiani più diffusi nel paese lo ha finora illustrato in maniera esauriente sicchè vale la pena ricordarne almeno i punti essenziali. Modificando l'attuale legislazione, si afferma che il giudice deve rinunciare al giudizio "se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il provvedimento affidatogli". Quindi è "vietata la pubblicazione degli atti coperti dal segreto istruttorio o anche solo del loro contenuto."
Fin qui si tratta di modifiche accettabili. Ma subito dopo si afferma che "è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più segreto, fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare." Tra i reati per i quali è consentita l'intercettazione mancano all'appello quelli legati ai traffici di droga, armi ed esplosivi se non compiuti da organizzazioni criminali e quasi tutti i reati finanziari.
E ci sono due forti limitazioni a intercettare: ci vuole un intervento del tribunale in composizione collegiale per autorizzare il singolo giudice. E il tempo consentito non può superare i novanta giorni. Inoltre non si può dar inizio all'intercettazione se non ci sono gravi elementi di colpevolezza. Impressionante è l'elenco dei reati esclusi dalla possibilità di intercettazione: dalla truffa alla violenza sessuale, alla violenza in famiglia, alle rapine, alle estorsioni, alla diffusione di materiale pedo-pornografico.
Con una simile legge, contraria anzitutto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il controllo di legalità della pubblica opinione cessa fatalmente giacchè i tempi della nostra giustizia sono tali da render possibile la divulgazione dei fatti e dei reati molti anni dopo il loro esame da parte dei giudici.
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